o) revisione delle procedure di analisi dei mercati
per i servizi di comunicazione elettronica, nel
perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro
regolamentare di settore dell'Unione europea e nel rispetto
delle specificita' delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva
concorrenza nei servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per
la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle
funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel
rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei
compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva
la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di
comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni
e le attivita' culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia'
previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente
articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui
al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28
marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto
dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione
delle norme introdotte dall'art. 2 della citata direttiva