1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, il
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di
attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle
cisterne di natanti, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i
seguenti decreti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799,
di attuazione della direttiva 71/347/CEE relativa alle misurazioni
del peso ettolitrico dei cereali;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854,
di attuazione della direttiva 75/33/CEE relativa ai contatori di
acqua fredda, per la parte che non e' gia' abrogata dall'articolo 21,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
874, di attuazione della direttiva 76/765/CEE relativa agli
alcolometri e densimetri per alcole;
d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE relativa alle tavole
alcolometriche;
e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della direttiva
86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli,
con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli
effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai
sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i