2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le
norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e
2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di
comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati
personali e di tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e
apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche
mediante le opportune modifiche al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269.
3. All'art. 15 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il
comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8,
gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro
raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento
della popolazione nazionale possono diffondere un solo
programma di fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli
integrati, anche con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi
di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti
precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi