operatori locali a condizione che per la stessa capacita'
trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che
hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'art. 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita';
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il
4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi
dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello
spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in
linea con i principi di neutralita' tecnologica e dei
servizi, nel rispetto degli accordi internazionali
pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di obiettivi
d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilita' di introdurre, in relazione alle
ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e
non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle
direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di