Art. 1
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge.
CAPO I
Disposizioni generali rivolte all’equità e alla razionalità del sistema
Art. 2
(Revisione del catasto degli immobili)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo è delegato ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando in particolare per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere procedure di collaborazione con i Comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili;
b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
c) operare con riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
e) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:
1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superfice dell’unità immobiliare;
1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale;