b) istituzione per i contribuenti di minori dimensioni, di regimi che prevedano il pagamento a forfait di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché a tendenziale invarianza dell’importo complessivo dovuto, coordinandoli con analoghi regimi vigenti;
c) possibilità di prevedere forme di opzionalità.
Art. 12
(Razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e della produzione netta)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste in altri ordinamenti;
b) revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all’individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e di quelle insediate in Italia di soggetti non residenti, al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all’estero;