c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici.
Art. 13
(Razionalizzazione dell’IVA e di altre imposte indirette)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
b) attuazione del regime del gruppo IVA previsto dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.
2. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari.
Art. 14
(Fiscalità ambientale)
1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la green economy, nonché della proposta di direttiva del Consiglio COM (2011) 169 recante modifica della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, il Governo, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 è delegato ad introdurre nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e garantire l’equilibrio ambientale (incentives and green taxes) e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, adottando, in coerenza con le previsioni della predetta proposta di direttiva, il principio dell’esclusione dalla carbon tax dei settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, e prevedendo che il gettito riveniente dall’introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e degli interventi volti alla tutela dell’ambiente, in particolare alla diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dal presente articolo sarà coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri, della disciplina armonizzata stabilita in materia a livello europeo.