Art. 15
(Giochi pubblici)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo è delegato ad attuare il riordino delle vigenti disposizioni in materia di giochi pubblici, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) raccolta sistematica ed organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi;
b) adeguamento di tali disposizioni ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello europeo;
c) coordinamento formale delle disposizioni raccolte ed abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;
d) riordino della disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, nonché della disciplina relativa alle corse ippiche.
2. Con decreti legislativi ai sensi del comma 1 il Governo è inoltre delegato a:
a) introdurre specifiche disposizioni volte a prevenire, curare e recuperare i fenomeni di ludopatia, sulla base di linee di indirizzo tecnico-scientifiche e con la realizzazione di progetti specifici, finanziati con il gettito di idonee sanzioni, nonché vincolando a tale scopo una specifica quota del fondo sanitario nazionale, da ripartirsi con delibera del CIPE in attuazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
b) contrastare forme di pubblicità del gioco non conforme a quello considerato lecito a legislazione vigente e comunque vietare su ogni mezzo di comunicazione forme di pubblicità ingannevole ovvero che non indichino, anche sui documenti rappresentativi, l’alea della vincita;