c) tutelare opportunamente i minori dalla pubblicità dei giochi e garantire comunque, anche contrastando diverse forme di attrazione, il rispetto del divieto di partecipazione a giochi con vincite di denaro, disciplinando altresì opportunamente l’ubicazione dei locali adibiti a giochi sul territorio.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 16
(Procedura)
1. Gli schemi dei decreti di cui all’articolo 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il termine è prorogato di dieci giorni, su espressa richiesta delle Commissioni stesse alle rispettive Camere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o il numero dei decreti legislativi. Qualora sia stata chiesta la proroga e limitatamente alle materia per cui essa sia concessa, i termini per l’esercizio della delega sono prorogati di dieci giorni. Trascorso il termine previsto per l’emissione del parere o quello eventualmente prorogato, il parere s’intende espresso favorevolmente.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al presente articolo.
3. Nella emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo assicura la introduzione delle nuove norme mediante la modifica o integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
4. Entro il medesimo termine di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme incompatibili.