b) assicurare la collaborazione tra l’Agenzia del territorio ed i Comuni;
c) prevedere la possibilità per l’Agenzia del Territorio di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali;
d) garantire, a livello nazionale da parte dell’Agenzia del Territorio, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali;
e) utilizzare, in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, adeguati strumenti di comunicazione anche collettiva per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all’albo pretorio;
f) procedere alla ricognizione, riordino, variazione e abrogazione delle norme che attualmente regolano il sistema catastale dei fabbricati;
g) individuare l’anno fiscale dal quale sono applicate le nuove rendite e valori patrimoniali;
h) prevedere, contestualmente alla efficacia impositiva dei nuovi valori la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale medio con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dallo stesso articolo dovranno prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità già esistenti nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.
Art. 3
(Stima e monitoraggio dell’evasione)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo è delegato ad introdurre norme dirette a:
a) definire una metodologia di rilevazione dell’evasione, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati di contabilità nazionale e quelli acquisiti dall’anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti, stabili nel tempo, cui garantire una adeguata pubblicizzazione.