CAPO II
Contrasto all’evasione e all’elusione e revisione del rapporto tra fisco e contribuente
Art. 5
(Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di introdurre il principio generale di divieto dell’abuso del diritto, esteso ai tributi non armonizzati, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:
1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva;
2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente;
c) prevedere l’inopponibilità all’amministrazione fiscale degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;
d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità ad una normale logica di mercato gravando, invece, sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;