e) prevedere, a pena di nullità, nella motivazione dell’accertamento fiscale una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva;
f) prevedere, specifiche regole procedimentali, che garantiscano un efficace contraddittorio con l’amministrazione fiscale e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento ed in ogni stato e grado del giudizio tributario;
g) prevedere che in caso di ricorso, le sanzioni e gli interessi sono riscuotibili dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
Art. 6
(Gestione del rischio fiscale, governance aziendale e tutoraggio)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme che prevedono forme di comunicazione e cooperazione rafforzata tra le imprese e l’amministrazione finanziaria, nonché, anche, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni.
2. Nella introduzione delle norme di cui al comma 1, il Governo può, altresì, prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti, riduzione delle eventuali sanzioni.
3. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre disposizioni per revisionare ed ampliare il così detto ‘tutoraggio’ al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l’assolvimento degli adempimenti, la predisposizione delle dichiarazioni e il calcolo delle imposte.
4. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre disposizioni per la revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.