b) estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello e al giudizio di revocazione;
c) miglioramento dell’efficienza delle commissioni tributarie attraverso una ridistribuzione territoriale del personale giudicante;
d) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurare, in particolare, certezza, efficienza ed efficacia dei loro poteri di riscossione, competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione di tali poteri, nonché forme di garanzia quanto alla trasparenza, effettività e tempestività dell’acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse.
CAPO III
Revisione della tassazione in funzione della crescita,
dell’internazionalizzazione delle imprese commerciali e della tutela dell’ambiente
Art. 11
(Unificazione dell’imposizione sui redditi da impresa e da lavoro autonomo
e previsione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è autorizzato ad introdurre norme per la ridefinizione dell’imposizione sui redditi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) assimilazione dell’imposizione su tutti i redditi d’impresa commerciale o di lavoro autonomo, compresi quelli prodotti in forma associata, dagli attuali soggetti passivi dell’IRPEF e dell’IRES, assoggettandoli a un’imposta unica, in particolare, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile della predetta imposta unica delle somme prelevate dall’artista o professionista o dai soci o associati ovvero dall’imprenditore o dai soci, e la concorrenza delle predette somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell’artista o del professionista e dei soci o associati e dell’imprenditore o dei soci;