IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino del Servizio nazionale di protezione civile ed il rafforzamento della sua capacita' operativa, nonche' di garantire il corretto impiego e reintegro del Fondo nazionale di protezione civile, al fine di rendere piu' incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 2012 e dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di protezione civile
1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1:
1) al comma 2 le parole da "ai sensi ai sensi dell'articolo 9" a "protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio";
2) al comma 3 le parole: "il Ministro per il coordinamento della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio";
b) nell'articolo 2, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.";