11) dopo il comma 5-sexies e' aggiunto il seguente comma: "5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali e' effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonche' all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.";
d) nell'articolo 14:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a) le parole: "la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile";
1.2) alla lettera b) dopo le parole "dei sindaci dei comuni interessati" sono inserite le seguenti: ", in raccordo con la regione";
2) al comma 3 le parole: "del Ministro per il coordinamento della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "o, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio";