4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' abrogato.
Art. 2
Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamita' naturali
1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamita' naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamita' naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamita' naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprieta' di privati. Per favorire altresi' la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamita' naturali, i premi relativi all'assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamita' naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamita' naturali ai fabbricati di proprieta' di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2.
2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalita' e termini per l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri: