c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalita', siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.
5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorita' diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.
7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40 , della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche' inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.
Art. 2
Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo
1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.