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DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

Consiglio dei Ministri: 11/05/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 117 del 21/05/2012

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facolta' di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresi' dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e' oggetto, per ciascuna annualita', di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto e' aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.

Art. 4

Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.28 del 11/05/2012
 

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