Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) Convenzione del 1996: il testo consolidato della Convenzione del 1976 relativa alla limitazione della responsabilita' per i crediti marittimi, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), come modificata dal Protocollo del 1996;
b) armatore: la persona che figura quale proprietario della nave nel registro in cui la nave e' iscritta o qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, quale il conduttore a scafo nudo, che sia responsabile dell'esercizio di una nave adibita alla navigazione marittima;
c) assicurazione: il contratto di assicurazione, con o senza franchigie avente per oggetto la copertura della responsabilita' dell'armatore in relazione ai crediti di cui all'articolo 4.
Art. 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane.
2. Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre navi di proprieta' dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito e' sorto, per servizi governativi non commerciali.
Art. 4
Crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilita'
1. I crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilita' armatoriale sono i seguenti:
a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni, ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione, che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio ed i conseguenti danni che ne derivino;