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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Consiglio dei Ministri: 11/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 173 del 26/07/2012

b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio;

c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio;

d) crediti relativi al recupero, rimozione, demolizione o volti a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;

e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volti a rendere inoffensivo il carico di una nave;

f) crediti fatti valere da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre le conseguenze dannose degli eventi di cui alle lettere da a) ad e) e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.

Art. 5

Crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilita'

1. I crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilita' sono i seguenti:

a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio, ivi compresi i crediti per compenso speciali di cui all'articolo 14 della Convenzione sul salvataggio del 1989, se applicabili, o ai contributi per avaria comune;

b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi di cui alla Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969, come modificata dal Protocollo del 1992;

c) crediti soggetti a qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che regoli o proibisca la limitazione della responsabilita' per danni nucleari;

d) crediti nei confronti del proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari;

e) crediti da parte dei preposti dell'armatore o del soccorritore i cui compiti siano connessi alla nave o alle operazioni di salvataggio, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali rivendicazioni.

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Comunicati Consiglio dei Ministri n.28 del 11/05/2012
 

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