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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Consiglio dei Ministri: 11/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 173 del 26/07/2012

Art. 6

Assicurazione della responsabilita' per i crediti marittimi

1. Le navi, sia di bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere provviste di copertura assicurativa della responsabilita' in reazione ai crediti marittimi di cui all'articolo 4.

2. L'esistenza della copertura assicurativa e' comprovata da uno o piu' certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia e presenti a bordo della nave.

3. L'importo globale dell'assicurazione per la nave oggetto della copertura, per evento, e' pari alla somma dei limiti di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 7

Limiti generali

1. I limiti della responsabilita' armatoriale in relazione a crediti diversi da quelli elencati nell'articolo 8, derivanti dallo stesso evento, sono calcolati come segue:

a) per la responsabilita' relativa a morte o lesioni personali:

1) nave di tonnellaggio non superiore alle 2.000 tonnellate: 2.000.000 diritti speciali di prelievo;

2) nave di tonnellaggio superiore alle 2.000 tonnellate: 2.000.000 diritti speciali di prelievo a cui sono sommate 800 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 2.001 alle 30.000 tonnellate; 600 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 30.001 alle 70.000 tonnellate, 400 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata superiore alle 70.000 tonnellate;

b) per la responsabilita' in relazione ad ogni altro credito:

1) nave di tonnellaggio non superiore alle 2.000 tonnellate: 1.000.000 diritti speciali di prelievo;

2) una nave di tonnellaggio superiore alle 2.000 tonnellate: 1.000.000 diritti speciali di prelievo a cui sono sommate 400 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 2.001 alle 30.000 tonnellate; 300 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 30.001 alle 70.000 tonnellate, e 200 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata superiore alle 70.000 tonnellate.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.28 del 11/05/2012
 

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