2. Qualora l'ammontare calcolato in conformita' al comma 1, lettera a), sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformita' al comma 1, lettera b), sara' disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata delle rivendicazioni di cui al comma 1, lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrera' ai crediti di cui al comma 1, lettera b).
3. Ai fini del presente decreto, il tonnellaggio della nave consiste nella stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi.
Art. 8
Limite della responsabilita' per i crediti dei passeggeri
1. Per la responsabilita' relativa a crediti derivanti da un singolo evento e sorti in relazione alla morte o a lesioni personali di passeggeri di una nave, il limite della responsabilita' del proprietario della nave e' pari ad un ammontare di 175.000 diritti speciali di prelievo moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a trasportare in base al certificato della nave.
2. Ai fini del presente articolo per crediti relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave si intende ogni credito presentato da qualsiasi persona, o da parte di qualsiasi persona, trasportata da tale nave in base ad un contratto di trasporto di passeggero ovvero chi, con il consenso del vettore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.
Art. 9
Diritto speciale di prelievo
1. Il diritto speciale di prelievo di cui agli articoli 7 e 8 e' l'unita' di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 10