Certificati di assicurazione
1. I certificati di assicurazione devono contenere le informazioni seguenti:
a) denominazione della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
b) nome e luogo della sede principale dell'armatore;
c) tipo e durata dell'assicurazione;
d) denominazione e sede principale del soggetto che fornisce l'assicurazione e luogo nel quale e' stato sottoscritto il contratto di assicurazione.
2. I certificati di assicurazione devono essere redatti o in lingua inglese, o in francese o in spagnolo e, qualora redatti in lingua diversa, devono contenere una traduzione certificata in una delle predette lingue.
3. La trasmissione dei certificati alle autorita' marittime competenti per l'espletamento dei controlli dello Stato di approdo, da parte delle navi che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane, dovra' avvenire in formato cartaceo o elettronico con le modalita' previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.
Art. 11
Sanzioni
1. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente decreto si assumono le misure di fermo e di espulsione, secondo la disciplina prevista dalle procedure di controllo del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto.
Art. 12
Disposizioni di coordinamento
1. Al primo comma dell'articolo 275 del codice della navigazione, dopo le parole: «l'armatore» sono inserite le seguenti: «di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate».
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia assicurativa previste dalle seguenti disposizioni:
a) Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC '92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;