b) Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, Bunker '01, firmata a Londra il 23 marzo 2001, di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19;
c) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
3. Non sono applicabili alla assicurazione della responsabilita' di cui al presente decreto, le disposizioni previste dai seguenti articoli 514, 527 e 538 del codice della navigazione.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare: