b) all'articolo 1, comma 1, lettera f), il numero 2 e' sostituito dal seguente:
«2. e la loro velocita' massima, come definita dalla regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci del 1994 e dalla regola 1.4.37 del codice per le unita' veloci del 2000, sia inferiore a 20 nodi;»;
c) all'articolo 2, comma 3:
1) il numero 1 della lettera a) e' sostituito dal seguente: "1. navi militari e da trasporto truppe";
2) il numero 3 della lettera a) e' sostituito dal seguente:
«3. navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36(63) ed alla risoluzione MSC.97(73)] ovvero unita' a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);»;
3) il numero 1 della lettera b) e' sostituito dal seguente: «1. navi militari e da trasporto truppe»;
d) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le unita' veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11 del codice per le unita' veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13 del codice per le unita' veloci del 2000.»;
e) all'articolo 4, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) si applicano le disposizioni per le apparecchiature di navigazione di cui alle regole 17, 18, 19, 20 e 21, del Capitolo V della Convenzione "SOLAS 1974", nella sua versione aggiornata. Gli equipaggiamenti marittimi elencati nell'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni, e conformi alle disposizioni del decreto stesso, sono considerati conformi anche alle disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui alla regola 18.1, Capitolo V, della Convenzione "SOLAS 1974".»;