f) all'articolo 4, comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita' dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della Convenzione "SOLAS 1974" , a meno che:
1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998;
2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998;
3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO;»;
g) all'articolo 4, comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita' dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della Convenzione "SOLAS 1974" , a meno che:
1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998;
2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998;
3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO;»;
h) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole: "n. 435" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' seguendo le procedure e orientamenti specificati nella Risoluzione IMO A.997(25) e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo";