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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Consiglio dei Ministri: 25/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 147 del 26/06/2012

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Sono fatte salve le competenze dell'Istituto superiore di sanita', di seguito: denominato: "ISS", di cui agli articoli 11 e 15 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».

Art. 2

Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

1. All'articolo 3, comma 12, dopo secondo periodo e' aggiunto il seguente: «La codifica di cui al presente comma si uniforma a quella nazionale o europea di cui all'articolo 15».

Art. 3

Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

1. All'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), le parole: «o all'Istituto superiore di sanita'» sono soppresse.

2. All'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere a) e b), al Registro dell'ISS di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».

Art. 4

Modifiche e integrazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

1. All'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), le parole: «o all'Istituto Superiore di Sanita'» sono soppresse.

2. All'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3, lettere a), b) e c), al Registro dell'ISS, di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».

Art. 5

Modifiche e integrazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.30 del 25/5/2012
 

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