1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Sono fatte salve le competenze dell'Istituto superiore di sanita', di seguito: denominato: "ISS", di cui agli articoli 11 e 15 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».
Art. 2
Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
1. All'articolo 3, comma 12, dopo secondo periodo e' aggiunto il seguente: «La codifica di cui al presente comma si uniforma a quella nazionale o europea di cui all'articolo 15».
Art. 3
Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
1. All'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), le parole: «o all'Istituto superiore di sanita'» sono soppresse.
2. All'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere a) e b), al Registro dell'ISS di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».
Art. 4
Modifiche e integrazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
1. All'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), le parole: «o all'Istituto Superiore di Sanita'» sono soppresse.
2. All'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3, lettere a), b) e c), al Registro dell'ISS, di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».
Art. 5
Modifiche e integrazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16