IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503;
Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione
europea del 4 giugno 1998;
Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495;
Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» e' inserita una
virgola e la parola: «contrassegno»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione
e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con
capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il
comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico
accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante