invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a
servizio delle persone invalide con capacita' di
deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune
rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo
specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa
nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato:
"contrassegno per parcheggio per disabili" conforme al
modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del
Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla
figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non
e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto
il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo
stesso deve essere esposto, in originale, nella parte
anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile
per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al
comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di
"simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma
2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del
comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto
la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi
oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la
certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale
dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale
risulta che nella visita medica e' stato espressamente
accertato che la persona per la quale viene chiesta