nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta
densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte
del detentore del "contrassegno di parcheggio per
disabili". Il comune puo' inoltre stabilire, anche
nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento
gestite in concessione, un numero di posti destinati alla
sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno
superiore al limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 503, e prevedere altresi' la gratuita' della sosta per
gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino
gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di
segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di
apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro
utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1,
sono determinati con apposito disciplinare tecnico,
approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sentito il Ministro della salute.
Art. 2
Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo