«contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello
previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del
4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni
comunali non decidano tempi piu' contenuti. I Comuni garantiscono,
comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia'
rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano
la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni
invalidi» gia' rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui
all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In
caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilita'
devono essere conformi alle norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012