l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di
parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla
raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente
personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su
tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso
deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo,
in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione
delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il
segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria
Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale
dell'Azienda Sanitaria Locale»;
2) dopo le parole: «capacita' di deambulazione» sono inserite
le seguenti: «impedita o»;
3) gli ultimi due periodi sono soppressi;
d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo
contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione
medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria
Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona
invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui
ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona
interessata, il comune puo', con propria ordinanza, assegnare a
titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita
segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per