disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale
agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di
sosta privato accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa
nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta
da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
Il comune puo' inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree
destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero
di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di
contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 503, e prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli
invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati o
indisponibili gli stalli a loro riservati.»;
f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito
il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della
salute».
Avvertenze:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e