legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la
circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di
diciture dalle quali puo' essere individuata la persona
fisica interessata.
2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro
diretta visibilita' se non in caso di richiesta di
esibizione o di necessita' di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di
esposizione sui veicoli di copia del libretto di
circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante
impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano,
altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 della legge 29
luglio 2010, n. 120:
«Art. 58. (Modifiche all'art. 74 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto