legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)
1. All'art. 74 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai
quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione
per effetto della sola visione del contrassegno» sono
sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali puo'
essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro
diretta visibilita' se non in caso di richiesta di
esibizione o di necessita' di accertamento».".
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante: Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare: