diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 381 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture,
contrassegno e segnaletica per la mobilita' delle persone
invalide.
1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice,
gli enti proprietari della strada devono allestire e
mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per
consentire ed agevolare la mobilita' delle persone