IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed in particolare,
l'articolo 11, comma 2, lettera b), che ha modificato la disciplina
di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli;
Visto, altresi', il comma 7 del citato articolo 11 della legge 29
luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di norme regolamentari
per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio
2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 94 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di carta di
circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e
del 24 novembre 2011;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita'
della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione
delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma
1, lettera a), della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe sulla
medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495