ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a
modificare il regolamento nel senso di prevedere la
disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma
4 dell'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del
presente articolo, con particolare riferimento alla
definizione delle caratteristiche costruttive,
dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita'
delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da
renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione
posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 100 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo,
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e
comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E'
fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente i
rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al
periodo precedente.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili