a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 12 (Introduzione dell'art. 94-bis e modifiche agli
articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di divieto di intestazione fittizia dei
veicoli). - In vigore dal 13 agosto 2010.
1. All'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma
2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1
del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla
carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3";
b) al comma 5, le parole: "previste nel comma 4" sono
sostituite dalle seguenti: "previste nei commi 4 e 4-bis".
2. Dopo l'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' inserito il seguente:
"Art. 94-bis (Divieto di intestazione fittizia dei