veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'art. 93,
il certificato di proprieta' di cui al medesimo articolo e
il certificato di circolazione di cui all'art. 97 non
possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di
intestazione o cointestazione simulate o che eludano o
pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della
circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui
al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo
comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a
chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al quale
si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario
dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i
documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di
cui al medesimo comma e' soggetto alla cancellazione
d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
circolazione dopo la cancellazione, si applicano le
sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'art. 93. La
cancellazione e' disposta su richiesta degli organi di
polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui
al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri