della giustizia e dell'interno, sono dettate le
disposizioni applicative della disciplina recata dai commi
1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela della
finalita' di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei
veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica
che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma
1".
3. All'art. 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione
si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7
dell'art. 93"».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 247 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
«Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) (Comunicazioni degli
uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.). - 1. Gli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di
identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il
trasferimento di residenza e di proprieta' ed i dati
anagrafici di chi si e' rispettivamente dichiarato
intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui
all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al
comma 2 dello stesso articolo.
2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli
uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative
ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di