proprieta' nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e
con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione
generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di
circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati
alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di
pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla
nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del
locatario del veicolo cui si riferisce la carta di
circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla
carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico
secondo i tracciati record prescritti dalla stessa
Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa
consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°
dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di
circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o
locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o
rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso