del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di
rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di
targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarieta'
nel pagamento delle sanzioni). - In vigore dal 13 agosto
2010.
1. Il comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo n.
285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al
rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di
persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente
procede all'aggiornamento della carta di circolazione".
2. All'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a
piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso
di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto,
stipulazione di locazione con facolta' di acquisto,
esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione";
b) al comma 4, le parole: "I rimorchi e" sono
soppresse;
c) al comma 15, le parole: "Alle violazioni di cui al