comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni
di cui ai commi 11 e 12".
3. Al comma 1 dell'art. 103 del decreto legislativo n.
285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", la carta di
circolazione e le targhe" sono sostituite dalle seguenti:
"e la carta di circolazione";
b) al secondo periodo, le parole: "e delle targhe"
sono soppresse.
4. Al comma 1 dell'art. 196 del decreto legislativo n.
285 del 1992, dopo le parole: "il proprietario del veicolo"
sono inserite le seguenti: "ovvero del rimorchio, nel caso
di complesso di veicoli".
5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita'
di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100,
comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3
del presente articolo, anche con riferimento alle procedure
di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei
veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
nel Pubblico registro automobilistico (PRA).
6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis,
e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da