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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata

Consiglio dei Ministri: 25/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 126 del 31/05/2012

c) al comma 4 dopo la parola: "rivedere" e' inserita la seguente: "tale"; dopo le parole: "qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine" sono inserite le seguenti: "quando la proposta di provvedimento"; dopo la lettera a) e' aggiunta, in fine, la seguente: "oppure"; prima delle parole: "influenzi gli scambi tra Stati membri" sono inserite le seguenti: "tale proposta";

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3.";

e) il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.";

f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3.";

g) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.".

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.30 del 25/5/2012
 

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