Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.".
Art. 5
Comunicazione di informazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni conformemente al comma 3.".