1. Al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «controllo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e autorita' nazionale competente»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «transito, nonche' per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva»;
2) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «funzionario» e' inserita la seguente: «diplomatico»;
c) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis.
Ministero degli affari esteri - Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)
1. L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.
2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3.
Art. 7-ter.
Indirizzi e direttive generali
1. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge.».