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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

Consiglio dei Ministri: 30/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 169 del 21/07/2012

Art. 3

Modificazioni al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale d'armamento.» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.»;

2) al comma 4, le parole: «esportazione, importazione e il transito dei materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

Art. 4

Modificazioni al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento»;

b) al capo IV e' inserita la seguente sezione:

«Sezione I

Trasferimenti intracomunitari

"Art. 10-bis.

Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari

1. Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunita' puo' essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed e' soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento e' stato autorizzato da altro Stato membro, non e' richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.

2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.31 del 30/05/2012
 

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