Art. 3
Modificazioni al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale d'armamento.» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.»;
2) al comma 4, le parole: «esportazione, importazione e il transito dei materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».
Art. 4
Modificazioni al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento»;
b) al capo IV e' inserita la seguente sezione:
«Sezione I
Trasferimenti intracomunitari
"Art. 10-bis.
Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari
1. Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunita' puo' essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed e' soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento e' stato autorizzato da altro Stato membro, non e' richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.
2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.