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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

Consiglio dei Ministri: 30/05/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 169 del 21/07/2012

3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento puo' costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non puo' essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.

4. L'autorizzazione preventiva e' richiesta, altresi', per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3.

5. Resta ferma l'applicabilita' delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.

6. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilita' delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalita' della tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies nonche' quelle della sua verifica, e definisce altresi' gli obblighi informativi cui e' subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento.

Art. 10-ter.

Autorizzazione generale di trasferimento

1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o piu' categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.

2. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volonta' di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.31 del 30/05/2012
 

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