4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20.
Art. 10-quinquies.
Autorizzazione individuale di trasferimento
1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantita' e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o piu' spedizioni, quando:
a) la domanda di autorizzazione e' limitata a un solo trasferimento;
b) e' necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;
c) e' necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;
d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sara' in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.
2. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20.
Art. 10-sexies.
Certificazione delle imprese
1. La certificazione stabilisce l'affidabilita' dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacita' di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.
2. L'affidabilita' deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri: